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Legge 10/02/1953 n. 62
Art. 61 - Controlli sui consorzi Per i controlli sui consorzi di Comuni e Provincie si applicano le norme stabilite per la Provincia, se si tratta di consorzi dei quali la Provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il Comune capoluogo di Provincia, se questo fa parte del consorzio. Ove del consorzio facciano parte Provincie appartenenti a più Regioni, il controllo è esercitato dal Comtato di Controllo esistente nel capoluogo della Regione nella quale ha sede l'amministrazione del consorzio. Ove del consorzio facciano parte Comuni appartenenti a più Provincie, nel caso previsto dal secondo comma dell' Art. 56 il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.
Art. 62 - Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate Le deliberazioni adottate dalle Provincie, dai Comuni e da altri Enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell' Art. 39 della presente legge, eccettuate quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla commissione di controllo di cui all' Art. 41 e al Presidente della Giunta Regionale. L'esecutività di tali deliberazioni è regolata dagli articoli 45 e 47, salvo le disposizioni seguenti. Il Presidente della Giunta Regionale, ove ritenga una deliberazione non con- forme alla legge o alle direttive di cui all' Art. 39, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessa. La Giunta Regionale può sempre sostituirsi alle Provincie, ai Comuni, e agli altri Enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Art. 63 - definitività dei provvedimenti degli organi di controllo Le pronuncie degli organi di controllo previste dagli articoli 55 e 56 sono provvedimenti definitivi.
Art. 64 - Richieste e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli Comunali e Provinciali o della rimozione o sospensione di Sindaci Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei consigli Provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei Sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorità governative possono richiedere al comitato e alle sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277. A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal comitato o dalle sezioni predette sulle deliberazioni Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali. delle Provincie e dei Comuni è trasmesso, entro cinque giorni, alle prefetture dalle rispettive segreterie. Titolo VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 65 - Costituzione degli uffici regionali - personale le Regioni provvederanno alla prima Costituzione dei propri uffici esclusivamente con personale comandato degli Enti locali, degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato nell'ambito della Regione e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici. il comando in sede non comporta alcuna indennità. È vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza. Spetta al Consiglio Regionale determinare il numero e le qualifiche dei funzionari di cui reputa necessario il comando. I comandi sono disposti dalle amministrazioni da cui dipendono i funzionari, previa intesa con la Giunta Regionale.
Art. 66 - Ruolo regionale – vacanze Le norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle amministrazioni dello Stato e di quello degli Enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali saranno adottate con legge della Regione, nell'ambito delle leggi della Repubblica, da emanarsi ai sensi della disposizione transitoria viii della Costituzione della Repubblica. In caso di vacanza di posti in organico, la Regione potrà chiedere alle suddette amministrazioni l'assegnazione di personale temporaneamente comandato.
Art. 67 - Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale statale e comunque non possono disporre un trattamento economico più favorevole.
Art. 68 - Contributi speciali a singole Regioni La commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all' Art. 52, potrà presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capo- verso dell' Art. 119 della Costituzione, che stabilisce l'assegnazione di con- tributi speciali a singole Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzate il Mezzogiorno e le Isole.
Art. 69 – Locali Fino a quando la Regione non disponga di sede propria, gli organi regionali e gli uffici che ne dipendono avranno sede provvisoria in locali forniti dall'amministrazione Provinciale del capoluogo a spese dell'Amministrazione Regionale.
Art. 70 - Trasferimento degli uffici dallo Stato alle Regioni Il trasferimento dello Stato alla Regione di uffici che attendono a compiti riflettenti le materie di cui all' art. 117 della Costituzione dovrà avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore delle rispettive leggi previste dal secondo comma della disposizione transitoria VIII della Costituzione. Il trasferimento sarà disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente, sentito il Consiglio Regionale interessato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 71 - Designazione transitoria di membro del Comtato di Controllo Finché non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comtato di Controllo previsto dall' Art. 55 sarà un magistrato designato dal Presidente della corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano più corti d'appello. Lo stesso Presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente.
Art. 72 - Norme transitorie per i controlli sulle Provincie e sui Comuni Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Provincie e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.
Art. 73 -Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costitu zione Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli Comunali od i Commissari Prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione Auto- noma. Legge 10/02/1953 n. 62 – Costituzione e funzionamento degli organi regionali.
Art. 74 - Convocazione dei Consigli Regionali per la prima adunanza Per la prima convocazione dei Consigli Regionali, all'atto della Costituzione delle Regioni, gli avvisi di convocazione di cui all' Art. 14 sono inviati, almeno cinque giorni prima della riunione, dal Commissario del Governo.
Art. 75 - Termine per la deliberazione dello Statuto Regionale Entro 120 giorni della prima convocazione il Consiglio Regionale delibera lo Statuto della Regione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccoltaufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 febbraio 1953 EINAUDI De Gasperi Scelba Zoli Pella Visto, il Guardasigilli: Zoli
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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